domenica 8 aprile 2018

REDATTA ILLO TEMPORE... MA SEMPRE VALIDA QUERELA.... TUTTORA DEPOSITABILE... (CHI VOLESSE PUO' UTILIZZARLA)... di Orazio Fergnani



REDATTA ILLO TEMPORE... MA SEMPRE VALIDA QUERELA.... TUTTORA DEPOSITABILE... (CHI VOLESSE PUO' UTILIZZARLA)...


                                                                                    ROMA, 16/02/2014

                                                                               Al  Comando stazione dei Carabinieri 
                                                                                   SEDE
                                                          
                                                                           Alla   Procura Della Repubblica  Competente
                                                                                    SEDE

                                                                           Alla  Procura Generale della Corte dei Conti
                                                                                    SEDE

                                                                            Alla   Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia   
                                                                                    SEDE
                                                                           
                                                                            Alla   Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
                                                                                    SEDE

                                                                 E, p.c.  Ad   Altri


QUERELA/DENUNCIA PER AGEVOLAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELLA CONDANNA DI INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI.

Contro :

1)                  Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
2)                  L’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi;
3)                  I Presidenti della Camera e del Senato;
4)                  Tutti i Ministri dei vari governi avvicendatisi;
5)                  Tutti i Segretari dei Partiti dell’arco parlamentare;
6)                  Tutti i Parlamentari favoreggiatori;
7)                  ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1)                  Alto tradimento (art.90 Costituzione);
2)                  Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3)                  Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4)                  Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5)                  Rivelazione di segreti di Stato (Art. 261c.p.);
6)                  Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica (Art. 278 c.p.);
7)                  Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 c.p.);
8)                  Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.;
9)                  Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.;
10)              Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.);
11)              Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
12)              Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
13)              Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
14)              Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.);
15)              Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.Art. 361.
16)              Inosservanza di pene accessorie (art. 389c.p.);
17)              Procurata inosservanza di pena.(art. 390 c.p.);
18)              Associazione a delinquere (art.416 bis);
19)              Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
20)              Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
21)              Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-


LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio nazionale
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;

Persone offese:  la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.

CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO :

Costituzione :

Art. 84. ….. omissis ….
L'ufficio di Presidente della Repubblica è ….. omissis …..

Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
…  omissis …..
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
…… omissis ….

Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

CODICE PENALE

Art. 261. Rivelazione di segreti di Stato.
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 278. Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica.
Chiunque offende l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica, è punito …omissis …

Art. 302.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, …. omissis …

Art. 304.
Cospirazione politica mediante accordo.
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, …. Omissis ….

Art. 305. Cospirazione politica mediante associazione.
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, …omissis …

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito … omissis …..




Art. 323. Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito … omissis ….

Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ….  Omissis …

Art. 342. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito …. omissis …

Art. 357. Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa…. omissis …

Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato … omissis ….

Art. 389. Inosservanza di pene accessorie.
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. …..  omissis ….

Art. 390. Procurata inosservanza di pena.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, ………


ANALISI, RIFLESSIONE, CONGETTURA.

Associazione a delinquere conclamata ed ormai spudoratamente alla luce del sole.

Un condannato all’interdizione ai pubblici uffici pubblicamente ricevuto dal Presidente della Repubblica…. Me l’avessero raccontato un anno fa… non lo avei mai creduto possibile….

Berlusconi, interdetto dai pubblici uffici va a ricevimento da Napoletano per scambi di idee, definizione delle relative posizioni sulle attuali emergenti situazioni e su possibili accordi in merito alle immanenti consultazioni politiche in qualità di capo di una forza politica.

LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA E’ O NON E’ UN PUBBLICO UFFICIO?

CERTAMENTE LO E’ …. INFATTI….

Art. 84. ….. omissis ….
L'ufficio di Presidente della Repubblica è ….. omissis …..


Mi sembra del tutto evidente ed inoppugnabile che la Presidenza della Repubblica e il Presidente della Repubblica sono rispettivamente il Massimo Pubblico Ufficio e il Massimo Pubblico Ufficiale dello Stato.

Vediamo le definizioni.

Pubblico ufficiale  È colui che esercita una funzione pubblica legislativa, amministrativa o giudiziaria, con o senza rapporto di impiego con lo Stato, temporaneamente o permanentemente.

In base all'art. 357 c.p., agli effetti della legge penale (e questo è il caso) sono coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Mentre l'individuazione delle pubbliche funzioni legislative e giurisdizionali non dà luogo a problemi di sorta, si è a lungo dibattuto sui criteri che permettono di identificare la pubblica funzione amministrativa, specie per distinguerla con certezza da quelle attività rientranti nel concetto di servizio pubblico.

Il legislatore, allo scopo di diradare i dubbi in materia, ha provveduto, così, a definire (ai fini penalistici), la nozione di pubblica funzione amministrativa.

1)                  È necessario che la funzione sia disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi pubblici.

2)                  In secondo luogo deve trattarsi di un'attività propulsiva della formazione e manifestazione della volontà della P.A., o nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi.

Formare e manifestare la volontà della P.A. vuol dire operare in qualità di organi della stessa, sì da avere il potere di emanare gli atti amministrativi che alla P.A. vengono

imputati e di impersonare l'ente nei rapporti con i soggetti privati estranei alla P.A.

Esercitare poteri autoritativi vuol dire avere il potere d'imporre coattivamente il rispetto delle norme di diritto pubblico e dei provvedimenti esecutori della P.A. Chi più autoritativo di chi può concedere la “grazia”.

MI SEMBRA CHE L’UFFICIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICADA PIENAMENTE IN QUESTE DEFINIZIONI… ANZI NE E’ IL VERTICE ASSOLUTO.

Art. 84. ….. omissis ….
L'ufficio di Presidente della Repubblica è ….. omissis …..


Il Pubblico Ufficio è un apparato preposto all'espletamento di una attività strumentale e ausiliaria alle funzioni dell'organo, sì da consentire ad esso l'esercizio efficiente delle proprie competenze per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente.

È stabilmente incorporato nella struttura dell'ente di cui fa parte e il rapporto che lo unisce al soggetto che ad esso è preposto è un rapporto organico. Può avere competenza esterna, impegnare, cioè, l'ente verso i terzi, qualificandosi in questo caso come organo; oppure svolgere attività interne e ausiliarie all'organo.

Il termine ufficio (dal latino officium, 'dovere, carica, funzione', derivato a sua volta da opus, 'lavoro', e facĕre, 'fare') è usato, nel diritto, in senso proprio, per indicare uno degli elementi nei quali si articola la struttura organizzativa di un ente. Viene inoltre utilizzato per indicare il cosiddetto ufficio soggettivo o munus.

Un ufficio è, in senso proprio, uno degli elementi nei quali si articola la struttura organizzativa di un ente, costituito da una o più persone e dotato di beni strumentali per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla divisione del lavoro all'interno dell'ente. Si distinguono gli uffici privati da quelli pubblici, secondo che siano articolazioni di enti privati o pubblici.

 

La titolarità dell'ufficio può essere attribuita con varie modalità: nomina, elezione, successione, sorteggio ecc.

Talvolta la titolarità di un ufficio comporta di diritto la titolarità di un altro ufficio; si parla in questi casi di unione reale tra gli uffici (un esempio è rappresentato dal sindaco italiano che è al contempo organo del comune ed ufficiale del Governo, ossia organo dello Stato).

 

Fra gli uffici delle persone giuridiche spiccano gli organi che compiono atti giuridici imputati, unitamente ai loro effetti, alla persona giuridica, come fossero stati compiuti dalla stessa, sicché si dice che tra questa e l'organo intercorre una relazione di immedesimazione organica, distinta dal rapporto di servizio anche perché, a differenza di questo, non è un vero e proprio rapporto giuridico tra due distinti soggetti di diritto.

Secondo la più diffusa ricostruzione dottrinale, organo non è tanto l'ufficio quanto il suo titolare (qui il Presidente della Repubblica), che unisce, quindi, la qualità di organo a quella di titolare dell'ufficio, il quale ultimo, in quest'ottica, svolge funzioni strumentali rispetto all'organo.

In passato l'imputazione alla persona giuridica dell'attività delle persone fisiche che agiscono per essa era spiegata in termini di rappresentanza: la persona fisica era considerata rappresentante della persona giuridica. Nel caso dello stato, poi, fin quando la sua persona si è identificata con la persona fisica del sovrano, gli atti di questo erano immediatamente atti dello Stato e i funzionari dello Stato rappresentanti del sovrano.

Il concetto di organo si distingue da quello più generale di ufficio, che denota qualsiasi unità elementare nella quale si articola la struttura organizzativa della persona giuridica, a prescindere dal fatto che le sue attività si traducano in atti giuridici.

Secondo la prevalente ricostruzione dottrinale, organo non è tanto l'ufficio quanto il suo titolare, che unisce, quindi, la qualità di organo a quella di titolare dell'ufficio, il quale ultimo, in quest'ottica, svolge sempre funzioni strumentali rispetto all'organo. Secondo altra dottrina, invece, gli organi della persona giuridica sono suoi uffici, deputati al compimento di atti giuridici imputati all’ente di appartenenza. Nell'uno come nell'altro caso è comunque il titolare dell'ufficio a compiere gli atti giuridici imputati alla persona giuridica.

Interdizione Legale

Si tratta di una pena accessoria che comporta la perdita della capacità di agire e che consegue alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
A differenza della interdizione giudiziale e della minore età, non ha per fondamento l'esigenza di intervenire a favore di un soggetto che non è in grado di provvedere personalmente ai propri interessi, ma si giustifica come misura sanzionatoria prevista dalla legge contro il soggetto che ha commesso un reato particolarmente grave.
Due sono gli elementi di distinzione tra la disciplina dell' interdizione legale e quella delle altre due forme di incapacità:

1)      l'incapacità dell'interdetto legale concerne tutti gli atti di natura patrimoniale, ma non si estende agli atti aventi carattere personale o familiare (l'interdetto legale può quindi contrarre matrimonio o riconoscere il figlio naturale);



2)      l'annullabilità degli atti di natura patrimoniale compiuti dall'interdetto legale non è posta nell'esclusivo interesse dell'interdetto: infatti, chiunque vi abbia interesse può far valere la sua incapacità (art. 1441, c. 2). Ai sensi dell'art. 32 c.p. la durata di tale incapacità è pari alla durata della pena principale.
      
Interdizione nel diritto penale
L' interdizione viene in rilievo in questo settore del diritto come pena accessoria e può assumere diversi caratteri. In particolare l’interdizione dai pubblici uffici può essere perpetua o temporanea. L' interdizione perpetua produce la perdita dei diritti elettorali E DI OGNI ALTRO DIRITTO POLITICOdegli uffici di tutore e curatore, dei gradi, delle dignità accademiche, titoli, decorazioni etc., degli stipendi, pensioni ed assegni a carico di enti pubblici, salvo che traggano origine da un rapporto di lavoro o si tratti di pensioni di guerra.
diritti politici sono quei diritti che uno Stato riconosce ai propri cittadini (sono cioè alcuni dei diritti civili) perché essi possano partecipare attivamente alla vita politica e alla formazione delle decisioni pubbliche, sempre se in possesso del diritto di voto. Tali diritti rappresentano la tipica espressione dell'autogoverno del popolo (o sovranità popolare).

In Italia diritti politici in Italia sono definiti dagli articoli 48-51 della Costituzione italiana, che fissa loro forme e limiti. Essi sono:

  • l'elettorato attivo;
  • l'elettorato passivo;
  • i diversi referendum abrogativi;
  • la libertà di organizzazione in partiti;
  • il diritto di petizione;
  • il diritto di accedere agli uffici pubblici.
Nel legare il possesso di questi diritti alla cittadinanza, la Costituzione italiana si richiama alla tradizione dello status di cittadinanza attiva.
I diritti politici si acquisiscono con la maggiore età. L'infermità mentale o una condanna per reati gravi può condurre alla loro perdita. L'interdizione dai pubblici uffici è, ad esempio, la pena accessoria, perpetua o temporanea, che include la perdita del diritto all'elettorato attivo, all'elettorato passivo e l'esclusione da ogni incarico pubblico.

Perdita del diritto di elettorato attivo


Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, costituiscono cause di perdita del diritto di elettorato attivo, all'esito di sentenze di condanna penale passate in giudicato, sia l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (lett. d) che, per tutto il tempo della sua durata, l'interdizione temporanea (lett. e). I due tipi di interdizione, i cui effetti sono disciplinati dall'art. 28 del codice penale, rientrano nel genus delle pene accessorie, elencate nell'art. 19 dello stesso codice, le quali, ai sensi del successivo art. 20, conseguono di diritto alla sentenza di condanna a una pena principale (detentiva e/o pecuniaria) "come effetti penali" della condanna
stessa.

Il Supremo Consesso amministrativo, ha ritenuto di dover stabilire se la formula "ogni altro effetto penale" contenuta nel precetto normativo ex art. 47, comma 12, legge 354/1975 sia comprensiva o meno delle pene accessorie.

Sulla base di articolate argomentazioni di ordine sia sistematico che letterale, il Consiglio di Stato, ha concluso che l'anzidetta espressione "ogni altro effetto penale" di cui all'art. 47, comma 12, legge 354/1975 non ricomprenda le pene accessorie e che, quindi, il richiamo alla sola pena detentiva, nonché alla pena pecuniaria qualora ricorrano le condizioni indicate nella seconda parte del precitato comma 12 dell'art. 47, non sembra interpretabile "se non nel senso di una consapevole quanto inequivoca esclusione, dall'effetto estintivo, delle pene accessorie".
           
Sulla problematica in esame si è pronunciata con uniformità di valutazioni, anche la Corte di Cassazione - Prima Sezione civile, con sentenza n. 25896 del 26 settembre - 28 ottobre 2008.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso presentato in grado di appello, ha argomentato, tra l'altro, che la privazione dei diritti di elettorato attivo e passivo "non essendo che un particolare modo di essere della pena interdittiva, ne condivide, salvo disposizioni espresse, la natura e la disciplina, svolgendo nel sistema, non diversamente da ogni altra pena accessoria, un ruolo complementare rispetto alla pena principale, poiché, al pari di questa, esprime la reazione dell'ordinamento al fatto penalmente illecito ... "; ha conseguentemente ribadito il principio che la perdita del diritto di elettorato prevista dall'art. 2 del D.P.R. 223/1967 costituisce pena accessoria, in quanto contenuto proprio dell'interdizione dai pubblici uffici, della quale "segue direttamente e inscindibilmente la sorte" (contrariamente a quanto avviene per gli effetti penali della condanna), venendo meno soltanto per effetto delle cause che fanno venir meno l'interdizione stessa.

La Corte di Cassazione ha pertanto concluso che "la perdita dell'elettorato attivo di cui all'art. 2 D.P.R. 223/1967, quale parte integrante dell'interdizione dai pubblici uffici, costituisce una pena accessoria.

Nello specifico facciamo riferimento alla condanna relativa al procedimento sentenziato a Milano il 24 maggio 2014 con numero 7927, depositato in cancelleria il 21 novembre 2013 di condanna del sig.r Silvio Berlusconi a sette anni di reclusione e alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante l’espiazione della pena. (vedere allegato)

TUTTO QUESTO PREMESSO… COSA SI CONTESTA NEL COMPORTAMENTO DEGLI INDICATI IN CALCE, PERCHE’ QUESTA DENUNCIA, QUALE SAREBBE IL COMPORTAMENTO DI VIOLAZIONE DI LEGGI CHE HA CONDOTTO A QUESTA NOSTRA DECISIONE?

E’ successo che oggi pomeriggio attorno alle ore 18,00 il Sig.r Silvio Berlusconi… fresco condannato alle pene accessorie appena sopra riportate ….. in seguito alle note vicende delle dimissioni del governo Letta e alle successive trattative che stanno intercorrendo fra le varie forze politiche … anche lui (Silvio Berlusconi) … in quanto Presidente di un partito Politico (forza Italia)… è salito al colle Quirinale per avere un incontro con il Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano…

A questo punto occorre domandarci se le sentenze di legge hanno valore solo per i comuni mortali e se nell’empireo dell’alta finanza e delle più alte cariche dello Stato questo non valga,….

Occorre quindi analizzare il comportamento dei due contraenti il negozio giuridico.

Ricordiamo che il negozio giuridico non può tenersi in regime di violazione di legge….



Abbiamo un condannato (Sivio Berlusconi) interdetto perpetuamente dai pubblici uffici e pure interdetto legalmente per sette anni che :

1)      che, pure se privato dei diritti politici, addirittura è presidente di un partito politico;

2)      va tranquillamente a discutere di decisioni epocali e gravissime per la Nazione intera, in un momento tragico e topico come questo… con il Presidente della Repubblica che lo convoca per mettersi reciprocamente al corrente delle rispettive posizioni politiche che assumeranno sulla testa dei cittadini in barba alla tanto declamata e costituzionalmente “garantita” “Sovranità Popolare”…

3)      e quindi ne deriva l’ Art. 389. Inosservanza di pene accessorie.Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. …..  omissis ….

Dall’altra parte del Negozio Giuridico….

Un secondo contraente casualmente Presidente della Repubblica … essendo pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni ….  che :

a)      riceve e tratta da pari a pari un’ interdetto dai pubblici uffici e legale che ha perduto i diritti politici….;

b)      ad un’ interdetto dai pubblici uffici e legale …. Rivela segreti di Stato. Art. 261;

c)      in questo modo disonorando la figura della carica che ricopre come presidente della Repubblica….. Art. 278. Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica;

d)      permette, autorizza, riconosce, accredita un personaggio conclamatamente nefasto per la società e quindi insieme a costui Istiga col loro pessimo esempio a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. Art. 302;

e)      sarebbe da sapere cosa si possano essere detti e comunque a prescindere da quanto si siano detti… il fatto stesso che si siano incontrati portatori di queste e delle ulteriori valenze che elencheremo … è già di per se stessa una violazione di legge Art. 304. Cospirazione politica mediante accordo;

f)        ed anche Art. 305. Cospirazione politica mediante associazione;

g)      In quanto a Capo della magistratura avrebbe il dovere di denunciare questa serie di misfatti ed invece procede in pieno favoreggiamento… e quindi anche …Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

h)      Lo stesso dicasi per Art. 323. Abuso di ufficio;

i)        E…. al contrario di quanto gli competerebbe e quindi agire per far arrestare Silvio Berlusconi perché si sottrae alla condanna delle pene accessorie che fa? Gli rivela informazioni riservate .... Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ….  Omissis …


j)        In questo modo offendendo e disonorando pure la magistratura nel suo complesso ed in particolare i magistrati che hanno iridato la condanna a Berlusconi…. Art. 342. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito …. omissis …

k)      E perciò pure la mancata denuncia è da considerare Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, … omissis ….

l)        Ma ancor peggio è quanto previsto dall’art. 390. Procurata inosservanza di pena.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, ………Qui addirittura si è passato ogni segno… non solo si aiuta sottrarsi dalla pena ma addirittura lo si stimola… Una scena davvero incredibile, strabiliante …..  stupefacente…

m)   Senza voler considerare l’operato del parlamento tutto, che tranne la giusta reazione di schifo del Movimento 5 Stelle e pochi altri… del tutto bovinamente pascolano seraficamente come se nulla stesse succedendo e tutti i gravissimi fatti qui riportati … semplicemente non esistessero..

Tutto questo delirante scenario mentre fuori nel mondo reale vagano persi nei loro dispiaceri e difficoltà torme di disperati cittadini che hanno perso il lavoro ed i rispettivi redditi e si vanno alimentando di avanzi dei cassonetti dell’immondizia e rubacchiando noccioline nei supermercati rischiando condanne di due anni …. Questo procedere ci porterà prestissimo alla più furenea catastrofe…

Se siamo convinti che la legge e le sentenze non sono un editto medioevale che vanno fatte valere solo per gli abitanti del contado ed è ancora a rigor di diritto… Caro Procuratore che ci leggi… Fai vedere che esisti… che non sei un ectoplasma …  la situazione va ripresa in mano riconfermando il patto sociale fra cittadini e governanti e magistratura …. ripristinando quel senso di rettitudine che dovrebbe pervadere il senso delle Stato e delle “funzioni pubbliche”  … e che ormai ai piani alti del Palazzo si sono dimenticati che deve essere una loro peculiare e primaria prerogativa… ….

L’alternativa è che il popolo si accorga di essere ritornato indietro di mille anni e che il fatto non sia di suo gradimento… Non sarebbe un bel vivere per nessuno… anche perché la vita media allora era di non più di trent’anni…. E la vita non varrebbe più un soldo bucato…

Lei e i suoi colleghi potete ancora fare qualcosa… FATELA!! Non è più tempo di rinvii, di bizantinismi…

Ora occorre agire… noi ci auguriamo, per una visione della migliore via da seguire, che agiate voi… e senza indugi… Come dicevo … l’alternativa sono le sommosse popolari che è meglio non avvengano mai … perché quando agisce il Popolo è sempre irrazionalmente, rozzamente, violentemente, crudamente…


EVITIAMOLO FINCHE’ SIAMO IN TEMPO… MA SIAMO ORMAI SULL’ORLO DEL TEMPO…..



QUINDI

Per tutti questi, motivi, ragioni, diritti…   precedentemente enunciati, appena accennati e comunque sufficientemente tratteggiati, che coinvolgono i personaggi descritti in calce e moltissimi altri, consapevoli o meno della criminalità della loro azione di governo ed amministrazione….


CHIEDIAMO


di procedere alla verifica delle responsabilità dei fatti qui descritti di coloro in epigrafe elencati ai fini di:

a)                                          assicurare la prova dei reati;

b)                                          impedirne la soppressione e l’inquinamento delle prove;

c)                                          impedire la continuazione dei reati;

d)                                          Sollecitiamo pure l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita 
ricostruzione.

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (Costituzione  art. 112) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e nelle descrizioni qui prodotte se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Costituzione, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.


IN FEDE. 









Allegati n° 3 (tre)            per totali facciate n°5 (cinque)

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