giovedì 3 aprile 2014

QUERELA CONTRO EQUITALIA DEL 31 LUGLIO 2012 di Orazio Fergnani





 ROMA, 31/07/2012

                                                                                 Al Comando stazione dei Carabinieri 
                                                                          SEDE

                                                                           Alla   Procura Della Repubblica  Competente

                                                                  E, p.c.  Ad  Altri


QUERELA/DENUNCIA  CONTRO :

1)                  Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Presid. di Equitalia S.p.A sig.r Massimo Romano;
2)                  Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Presidente di Equitalia S.p.A sig.r Attilio Befera (dal 2008).
3)                  Il Vice Presidente  Equitalia sig.r Antonio Mastrapasqua;
4)                  Il direttore generale di Equitalia sig.r Marco Cuccagna;
5)                  Il Vice Direttore Generale di Equitalia sig.r Luciano Mattonelli;
6)                  Il Vice Direttore Generale di Equitalia sig.r Renato Raffaele Vicario;
7)                  L’Amministratore Delegato di Equitalia nord sig.r Giancarlo Rossi;
8)                  L’Amministratore Delegato di Equitalia centro sig.r Antonio Piras;
9)                  L’Amministratore Delegato di Equitalia sud sig.r Benedetto Mineo;
10)              I ministri delle finanze succedutisi a partire dall’emissione di sentenze in merito fin dal 2009 fra
cui il sig.r Mario Monti, il sig.r ;Grilli per non aver revocato la concessione statale pur dopo le palesi violazioni di legge costantemente sanzionate;
11)              I ministri dello sviluppo economico succedutisi a partire dall’emissione di sentenze in merito fin
dal 2009, fra cui il sig.r Corrado Passera per non aver revocato la concessione statale pur dopo
le palesi violazioni di legge costantemente sanzionate;
12)              tutti i dirigenti del consiglio d’amministrazione di Poste Italiane S.p.A., fra cui il sig.r Giovanni
Ialongo e il sig.r Massimo Sarmi per non aver sospeso il servizio di consegna pur dopo
le palesi violazioni di legge costantemente sanzionate;
13)              titolari di agenzie recupero credito adottanti procedure postali per notificare cartelle esattoriali;
14)              ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1)                  Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
2)                  Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
3)                  Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
4)                  Peculato (art.314 c.p.);
5)                  Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
6)                  Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
7)                  Abuso d’uffico (art.323 c.p.);
8)                  Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
9)                  Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
10)              Istigazione a delinquere (art.414 c.p.);
11)              Istigazione a disobbedire alle leggi (art.415 c.p.);
12)              Associazione a delinquere (art.416 bis);
13)              Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
14)              Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
15)              Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
16)              Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
17)              Turbata libertà dell’industria o del commercio (art.513 c.p.);
18)              Furto (art.624 c.p.);
19)              Rapina (art.628 c.p.);
20)              Estorsione (art.629 c.p.);
21)              Truffa (art.640 c.p.);
22)              Usura (art.644 c.p.);
23)              Appropriazione indebita (art.646 c.p.);
24)              Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
25)              Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
      

LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto territorio nazionale
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;

Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale (1);

b) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

c) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

Persone offese:  la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, tutti i Contribuenti italiani

Questa è l’ennesima analisi/denuncia/querela esaminata in relazione alla assoluta ed inarrivabile truffa messa in atto dal mondo bancario ed affini  a danno dello Stato e dei cittadini.


PREMESSE LEGISLATIVE

Costituzione italiana artt. 23 – 24 – 25 – 27 – 28 – 53 – 54;
Codice civile - requisiti onorabilità/moralità – artt. 2382/2387


I FATTI

Una recente sentenza del 26 giugno 2012 ha riesumato un vecchio orientamento giurisprudenziale che sostiene la nullità delle cartelle esattoriali e delle multe che Equitalia invia a mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Commissione  Tributaria Provinciale di Milano n.75/26/11 per di più è giunta alla conclusione che una iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede.

Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica da parte del concessionario della riscossione.

Con la citata sentenza i giudici affermano che se il contribuente eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle, l’onere di produrre gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria, ossia le cartelle esattoriali e le relative relate ricade in capo al concessionario.

La sentenza trova un senso pratico e giuridico se si considera che il concessionario della riscossione in genere si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta), senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti.

Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di “un atto” … dall’altra parte non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.
In realtà la sentenza rinnova un orientamento già espresso in passato con la seguente giurisprudenza :

-          Sentenza n. 40/01/10  della Commissione Tributaria Provinciale di Parma;

-          sentenza n.559/10 del Giudice di Pace di Campi Salentina;

-          sentenza n.133/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso;

-          sentenza n.4486 del Giudice di Pace di Genova .

-          Sent. CTP di Milano 68.2.12 La cartella va prodotta in giudizio

-          Sent. CTP di Bari n.51.02.12 Notifica Cartella



-          Sent. CTP di Milano n.306.23.11 Valenza dei documenti in copia




-          Sent. CTP Milano n.264 del 14.6.10 - Cartelle nulle per posta

-          Sent. Tribunale Udine n. 1183.09 - Cartelle nulle per posta

-          Sent. CTR Milano n. 61.22.2010 Vizio notifica cartella

-          Sent. CTP Genova n. 125.12.2008 notifica cartella inesistente

-          Sent. CTP Lecce n.909/05/2009 notifica cartella inesistente


In particolare con la sentenza n.133/2012 depositata lo scorso 11 giugno 2012 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso si afferma la totale nullità della cartella di pagamento notificata a mezzo posta e non di persona dall’ufficiale dell’ente di riscossione.

Ed infine il recepimento dell’orientamento in questione anche da parte del Giudice di Pace di Genova nella citata sentenza n.4486 del 26 giugno 2012 ha stabilito la nullità delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia via posta senza il passaggio d un messo comunale o

ufficiale giudiziario … questo in ossequio al dettato dell’art.26, comma 1, del D.P.R. 602/1973 che si impone al concessionario di avvalersi dell’ausilio di uno dei soggetti indicati per effettuare le notificazioni delle cartelle esattoriali e delle multe.

Insomma ….. la notifica con raccomandata A/R effettuata da Equitalia senza il tramite degli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale… è causa di nullità della cartella esattoriale…

DI conseguenza ogni altro atto … fra cui l’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede.

Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (PDF Sent. CTP di Milano n.75/26/11; liberamente visibile qui nella Sezione Documenti), secondo la quale il concessionario e l’ente impositore “si riferiscono alla definitività di un atto prodromico (la cartella di pagamento) assunto divenuto definitivo senza produrlo e comprovarne la definitività nei riguardi del ricorrente”.

In pratica, i giudici evidenziano l’onere del concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica.

Solo in questo modo il concessionario può contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle.

Il più delle volte, invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti.

Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.

Ciò è stato specificato a chiare lettere da numerose pronunce, tra cui è bene citare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10, quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09 ed infine quella del Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10 (tutte visibili su http://www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

In particolare, quest’ultima sentenza chiarisce espressamente che :

“l’Ente incaricato per la riscossione, ha sempre l’obbligo di produrre l’atto a cui si è fatto riferimento (nella specie la cartella esattoriale)”,

ed ancora, in riferimento alla contestazione del contribuente, specifica che :

“E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del


titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”.

Il Giudice di Pace, infine, in riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che :

“Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la produzione della cartella medesima…”.

Potrebbe esserci circostanza più chiara?….. NONOSTANTE TUTTO CIO’…..
Le agenzie delle entrate, e tutta la “filiera” di gestione del recupero del “Credito” continuano disinvoltamente ed ostinatamente a procedere “contra legem” e contro le sentenze, insensibili a qualunque richiamo e rampogna.

Una volta si faceva rispettare (come tuttora previsto da molte leggi dello Stato) e si richiedeva, il requisito di onorabilità a chi doveva svolgere un qualunque tipo di attività pubblica, in particolare quelle a contatto con la raccolta di denaro… come previsto dal TUB 385/93 e poi anche dal Decreto 30 dicembre 1998, n. 517 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica Articolo 1 - Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari, ed anche Decreto 30 dicembre 1998 n. 516 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica Articolo 4 - Requisiti di onorabilità ….

E non ultimo il Codice civile art.2387 - Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.

Questo solo per citarne alcuni testi di legge …ma qui dove sono l’onorabilità e la morale?
Vale la pena di evidenziare il comportamento di Equitalia seguita costantemente ed imperterritamente senza il benchè minimo ondeggiamento a seguito dell’elenco (non esaustivo) delle sentenze sopra elencate come è facilissimamente dimostrabile verificando l’immenso lavoro svolto dai funzionari e dipendenti di Poste Italiane per conto di Equitalia…. In  pratica il 100% delle raccomandante recapitate da Poste Italiane S.p.A  è spedito da Equitalia ,ai malcapitati cittadini in palese violazione di legge, come innumerevoli volte sentenziato in tutta Italia…..

Il che tradotto in linguaggio volgare si potrebbe enunciare come : < Equitala continua a strafottersene beatamente degli obblighi di adeguamento imposti dalle sentenze … e da delinquenti impenitenti quali sono proseguono a vessare in maniera del tutto truffaldina, rapinatrice, estortiva ed usuraria  gli sventurati che le capitano a tiro…>.

Ci si augura, dunque, che la magistratura tutta prenda finalmente atto della sfrontatezza, dell’arroganza e della dell’assoluta illegittimità di comportamento di Equitalia che elude sistematicamente di uniformare il proprio comportamento al dettato ed all’obbligo imposto dalle citate sentenze…

Sarebbe ora che la “giustizia” incominciasse a far rispettare le sentenze …
sanzionando e punendo Equitalia e tutta la filiera della procedura a salire …. partendo dai responsabili del Ministero delle Finanze ….  ed a scendere fino all’ultimo partecipane….. i quali, al contrario di quanto imposto tramite reiterate sentenze  …in dispregio di queste e della Giustizia (in senso supremo e in senso pragmatico),….. continua Insieme a tutto il personale…. che vi compartecipa….. insolente ed  imperterrita nella sua illegale ed illegittima condotta operativa ed esecutiva.

Per tutte queste ragioni e motivi, e ricordo ancora il dettato della Costituzione artt. 23 – 24 – 25 – 27 – 28 – 53 – 54


CHIEDO

Valutare se si configurino le ipotesi di reato in in calce evidenziate e finora descritte, e di procedere per la penale punizione dei colpevoli, nonché preliminarmente,  richiedere gli opportuni sequestri di
documenti cartacei e telematici, azioni, partecipazioni, valori mobiliari e immobiliari, nonché crediti, ai fini di impedire la continuazione dei reati;

Sollecito pure l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita ricostruzione.

È anche vero che è possibile che alcune delle persone che concorrono alla commissione di questi reati non siano consapevoli di come funziona il sistema e del fatto che ciò a cui collaborano è illecito, e che quindi non siano punibili perché in buona fede.

Questo però non può valere per i denunciati in quanto  Ministri, Direttori generali, dirigenti, amministratori delegati….. I QUALI NON POSSONO AFFERMARE DI ESSERE IGNORANTI E QUINDI IN BUONA FEDE IN QUANTO SAREBBERO DOPPIAMENTE RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELLA LEGGE, DEI CITTADINI E DELLA STORIA.

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di
flagranza di reato, e qui se ne sono verificate a josa.

Ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato, dei Cittadini italiani tutti e ….

SOPRATTUTTO DELL’ARTICOLO 54 DELLA COSTITUZIONE, A CUI I DENUNCIATI IN CALCE,

NEL LORO RUOLO E CARICA D FUNZIONARI DELLO STATO E/O CONCESSIONARI DELLO STATO FACENTI FUNZIONI DI PUBBLICI UFFICIALI… HANNO L’OBBLIGO DI RISPETTARE LE LEGGI OLTRE ALLE REITERATE SENTENZE EMESSE DA NUMEROSISSIMI TRIBUNALI DELLA REPUBBLICA ED UNIFORMARCISI…

…… Ed a cui l’operato di questo giudice altrettanto si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi cittadini a nostra volta saremo severi censori.

Si comunica infine che questa querela sarà ripresentate in tutte le Procure della Repubblica dove ci sarà possibile.

Chiedo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.

Mi riservo inoltre di costituirmi parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiedo di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione.


Distinti Saluti

Orazio  Fergnani.


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