giovedì 17 aprile 2014

QUERELA CONTRO BANCHE COMMERCIALI, MINISTRI.. CORTE DEI CONTI ETC., ETC.





                                                                                     ROMA, 21/06/2010

                                                                                 Al Comando stazione dei Carabinieri 
                                                                          SEDE

                                                                           Alla   Procura Della Repubblica  Competente

                                                                  E, p.c.  Ad  Altri


QUERELA/DENUNCIA  CONTRO :

1)                  Tutti i governatori e dirigenti della Banca Centrale Europea a partire dall’anno;
2)                  Tutti i governatori e dirigenti della Banca d’Italia a partire dall’anno 1992;
3)                  Tutti gli appartenenti ai consigli d’amministrazione delle banche commerciali private operanti sul
4)                   territorio italiano a partire dall’anno 1992;
5)                  Tutti i titolari e dirigenti del ministero dell’ Economia a partire dall’anno 1992;
6)                  Tutti i titolari e dirigenti del ministero delle Finanze a partire dall’anno 1992;
7)                  Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Tesoro a partire dall’anno 1992;
8)                  Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Bilancio a partire dall’anno 1992;
9)                  Tutti i ragionieri generali dello Stato a partire dall’anno 1992;
10)              Tutti i consiglieri e i direttori generali della Corte dei Conti a partire dall’anno 1992;
11)              Tutti i dirigenti, amministratori e funzionari della Equitalia S.p.A.;
12)              Tutti i dirigenti, amministratori e funzionari delle agenzie di recupero crediti qui non citate;
13)              ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1)                  Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
2)                  Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
3)                  Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
4)                  Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);
5)                  Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art.243 c.p.);
6)                  Corruzione da parte del cittadino da parte dello straniero (art.246 c.p.);
7)                  Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);
8)                  Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
9)                  Devastazione, saccheggio e strage (art.285 c.p.);
10)              Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art.289 c.p.);
11)              Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
12)              Peculato (art.314 c.p.);
13)              Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis);
14)              Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
15)              Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
16)              Abuso d’uffico (art.323 c.p.);
17)              Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
18)              Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
19)              Violenza e minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario (art.338 c.p.);
20)              Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
21)              Inadempimento di contratto di pubbliche forniture (art.355 c.p.);
22)              Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
23)              Associazione a delinquere (art.416 bis);
24)              Devastazione e saccheggio )art.419 c.p.);
25)              Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete
falsificate (art.453 c.p.);

26)              Alterazione di monete (art.454 c.p.);
27)              Spendita ed introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);
28)              Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
29)              Parificazione delle carte di pubblico credito delle monete (art.458 c.p.);
30)              Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
31)              Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in  certificati (art.477 c.p.);
32)              Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
33)              Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);
34)              Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
35)              Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
36)              Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
37)              Falsità in registri e notificazioni (art.484 c.p.);
38)              Uso di atto falso (art.489 c.p.);
39)              Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art.491 c.p.);
40)              Documenti informatici (art.491 bis c.p.);
41)              Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
42)              Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
(art.499 c.p.);
43)              Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
(art.501 c.p.);
44)              Manovre speculative su merci (art.501 bis c.p.);
45)              Turbata libertà dell’industria o del commercio (art.513 c.p.);
46)              Frode nell’esercizio del commercio (art.515 c.p.);
47)              Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.);
48)              Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
49)              Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
50)              Furto (art.624 c.p.);
51)              Rapina (art.628 c.p.);
52)              Estorsione (art.629 c.p.);
53)              Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art.634 c.p.);
54)              Truffa (art.640 c.p.);
55)              Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.);
56)              Frode informatica (art.640 ter c.p.);
57)              Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.);
58)              Usura (art.644 c.p.);
59)              Appropriazione indebita (art.646 c.p.);
60)              Impiego di denaro di provenienza illecita (art.648 ter c.p.);
61)              Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
62)              Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

         
LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto territorio nazionale

TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;

Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:



a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale (1);

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (3);

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale (4);

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.


Persone offese:  la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, tutti i Contribuenti italiani


PREMESSA                                                                                                

Sono un cittadino che è stato rovinato, come molti e sempre più numerosi cittadini, dalle truffe perpetrate continuativamente da decenni dalle banche in collusione con molteplici funzionari, dirigenti, amministratori dello Stato, politici ed istituzioni di vario ordine e grado ed in particolare dalla leggiferazione parlamentare asservita agli interessi degli stranieri.

Manipolazioni e travisazioni plateali delle leggi, della Costituzione e della conseguente pressione fiscale dai modi irrituali ed usurpativi di ogni diritto proprio del cittadino presunto “debitore”, usate a seguito della legge 130 del 1999 per la “cartolarizzazione” e l’esazione fiscale ed adottate dalle bande criminali che hanno occupato, modificato le istituzioni dello Stato e le sue leggi incostituzionalmente e contro gli interessi dei cittadini e dello Stato stesso.

Il processo di appropriazione dello Stato e di esautorazione della sovranità popolare è in corso gradualmente ma costantemente da decenni ed ha condotto alla situazione attuale sotto gli occhi di tutti.


CONSIDERAZIONI

Il debito pubblico è il presupposto della tassazione.
Oltre il 22% delle tasse serve per pagare interessi sul “debito pubblico” (sarà davvero “debito”?).

 Con questa denuncia, intendo, per amor di Patria e per fedeltà alla Costituzione Repubblicana, espormi personalmente anche ad ogni possibile ripercussione e ritorsione, giudiziaria, amministrativa o fisica, seguendo il luminoso esempio del dr. Molinari, ex Questore di Genova, che fu assassinato (“da un pazzo si disse”) alla vigilia dell’udienza di una causa che aveva intentato contro la Banca d’Italia per motivi ideali e morali analoghi ai miei.

Quanto segue non è una mia scoperta o teoria, ma riporta studi economici e giuridici di carattere scientifico e prodotti da studiosi e da accademici di diversi paesi: i proff. James Robertson e Joseph Huber[1]; Richard Werner[2]; John Sloman[3]; il famoso Giacinto Auriti docente in varie università italiane; l’ex P.G. presso la Corte di Appello dell’Aquila, dr. Bruno Tarquini[4]; l’avv. Marco Della Luna[5]; Steven Zarlenga[6], presidente dell’American Monetary Institute, e tanti altri illustri economisti.

Esiste, come anche sostenuto da questi economisti, da lungo tempo un meccanismo di falsi contabili e falsi in bilancio (dello Stato, della Banca d’Italia, delle banche commerciali), evasione fiscale, truffa, usurpazione, di diritto e tutta la serie innumerevole di fattispecie di reato elencato in prima e seconda pagina.

Un meccanismo che porta a creare false, apparenti e indebite passività della finanza pubblica – le quali a loro volta portano alla presente, oppressiva, pressione fiscale e alla perdita dei beni dei cittadini e dello Stato ed all’improprio, indebito, inventato indebitamento di enti locali, di province e di regioni.

Pressione che, per la sua intensità, per la falsità ed artificiosità dolosa dei suoi presupposti, per l’arbitrarietà della sua costruzione in quanto alla individuazione della base imponibile e al ricorso a presunzioni di ricavi ed all’inversione dell’onere della prova, nonché per le modalità violente dell’esecuzione esattoriale, concreta essa stessa, fattispecie di reato di tipo estorsivo, soprattutto in quanto il “debito” è creato attraverso la costruzione di falsi ed illeciti presupposti giustificativi.

Infatti la contrazione del debito pubblico attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico avviene in modo pretestuoso, senza reale corrispettivo, al solo fine di attuare un trasferimento di potere d’acquisto dai contribuenti (dal popolo) ai banchieri privati ed un indebitamento dello Stato, del popolo, verso costoro.

Quest’operazione ha attuato per le sue dimensioni nel corso degli ultimi decenni in particolare un trasferimento di potere politico in favore dei predetti banchieri privati.

L’intera operazione configura un’eversione dell’ordinamento e della legalità costituzionali, ed è perpetrata in forma ovviamente e palesemente ed inconfutabilmente associativa.

Questa è una denuncia che chiede al potere giudiziario di prendere una chiara ed inequivocabile posizione rispetto a questi illeciti, politici, finanziari, economici.

Illeciti, tutti, le cui conseguenze, se non ancora le cause ultime, stanno divenendo di dominio pubblico attraverso l’informazione mediatica sui grandi crack, truffe, bancarotte, dall’Argentina alla Cirio alla Parmalat alla Unilever alla Enron alla Halliburton ai subprime loans, alla Northern Rock, alle frodi finanziarie denunciate in tutto il mondo ormai anche dai media più tradizionalisti ad assuefatti al Potere.

Azioni e raggiri commessi da primarie banche anche in combutta con amministratori comunali e regionali dislocate sia la nord che al sud, amministratori espressi da primarie forze politiche nazionali e governative in danno degli Enti e conseguentemente di tutti i cittadini.

La presente denuncia intende quindi provocare una risposta del potere giudiziario, nell’un senso o

nell’altro, anche per accertare quali margini di legalità e di recupero di legalità rimangano in Italia e fino a che livello sia pervenuta la dipendenza della politica e delle istituzioni rispetto al potere bancario.

Il sistema bancario internazionale, in mano a finanzieri privati, di fatto ha esautorato lo Stato e le
istituzioni democratiche e rappresentative, spogliandoli della sovranità e della stessa indipendenza, e sottomettendoli all’interesse e alla volontà dei propri capi, per lo più stranieri.

Inoltre, il debito pubblico è illegittimo e incostituzionale, fraudolento, in quanto nascente dall’uso di questo potere monetario da parte di soggetti privati che non hanno titolo ad esercitarlo, per di più nel processo di realizzazione pure truffando!.

La Banca d’Italia è in realtà una S.P.A. a capitale privato ed autocratica, la cui compagine proprietaria è sempre stata illegittima rispetto allo statuto previgente, il quale imponeva [art.3] una maggioranza
Pubblica; e lo è tuttora rispetto al principio fondamentale di sovranità appartenente al popolo e noi ai privati, e all’altro principio fondamentale, di Repubblica fondata sul lavoro, e non sulla frode finanziaria;
I  privati proprietari della Banca d’Italia si sono recentemente adattati lo statuto a loro uso e consumo, in modo anticostituzionale, e il potere politico nonché il Capo dello Stato hanno superficialmente, e semplicisticamente ratificato con decreto 16.12.06. E pure nel dettato del nuovo art. 3 sono in reato, fra l’altro anche nella mancata rinazionalizzazione.

Ma poi il capitale sociale della BdI che “vale” 150.000 €??!!? Meno della tabaccheria all’angolo.

La forma pubblica dello statuto è solo, di fatto, un mascheramento del suo adattamento privato da parte dei privati proprietari a scopi ed interessi privati, ed anche prima di adattarlo formalmente, ne violavano tranquillamente l’art. 3 grazie alla compiacenza degli organi pubblici di controllo – quindi siamo di fronte a una vera e propria S.P.A. dissimulata ad uso del volgo.

La B.C.E. è essa stessa pure autocratica ed è proprietà delle banche centrali nazionali, pure per lo più controllate da privati; il Trattato di Maastricht le attribuisce indebitamente ed impropriamente indipendenza politica ed incredibilmente immunità giudiziaria ai suoi dirigenti “a vita” rispetto agli stati nazionali e all’U.E.; inoltre le assicura la segretezza massonica assoluta delle sue procedure e discussioni interne.

L’uso del potere sovrano e politico di emissione monetaria, usurpato dalle banche, che qui prendiamo in esame e penalmente denunciamo, consiste di quattro capitoli:

A) SIGNORAGGIO PRIMARIO O MONETARIO

La Banca Centrale di emissione cede allo Stato (direttamente o mediante l’interposizione di SIM in funzione di foglie di fico) banconote, non più coperte e garantite da oro o altre valute né in questi convertibili, quindi a costo puramente tipografico per la banca stessa, contro la cessione di titoli del debito pubblico soggetti a interesse passivo.

I titoli e l’interesse vengono pagati con le tasse, quindi gravano sui contribuenti e sullo Stato, mentre vanno ad arricchire gli azionisti privati delle banche di emissione, sebbene queste nulla diano in termini di valore, in cambio di questo corrispettivo.

Le banconote emesse non costituiscono alcuna obbligazione nei confronti delle banche emittenti.
Il valore del denaro, ossia il suo potere di acquisto, non è dato dalla banca di emissione bensì dal mercato (Stato, cittadini, impresa, consumo).

Quindi lo Stato viene usato ed usurato, attraverso ministri e funzionari inconsapevoli o collusi o ricattati, da banchieri privati per arricchirsi a spese del popolo.

L’indebito arricchimento è grosso modo pari al debito pubblico contratto dallo Stato e dalle P.A. verso le banche suddette, infatti il cosiddetto “debito pubblico” non è dello Stato verso le banche, ma delle Banche verso lo Stato ed i cittadini.

Il profitto così realizzato a spese dei cittadini è stimabile, in Italia, intorno ai 60/80 miliardi di euro l’anno. Lo Stato, come suggerito dai succitati autori (Robertson, Huber, Tarquini, Della Luna potrebbe e dovrebbe, a rigor di logica e di diritto, emettere le banconote in proprio, esattamente come tuttora e sempre emette in proprio le monete metalliche, e come emetteva i biglietti di Stato di 500 Lire (negli USA, l’amministrazione Lincoln e l’amministrazione J.F. Kennedy emettevano pure United States Notes, ossia biglietti governativi). In tal modo non si produrrebbe alcun tipo di debito pubblico.

Lo Stato, i Ministeri, le Istituzioni sono quindi ridotti a strumento manovrato dalla finanza privata sovranazionale per lo sfruttamento del lavoro del popolo e riduzione in schiavitù.

Le leggi dello Stato che cedono alla Banca d’Italia, e conseguentemente alla B.C.E. e a qualsiasi soggetto diverso dallo Stato italiano l’esercizio della sovranità monetaria, violano l’art. 1 della Costituzione (principio della sovranità nazionale) e non si giustificano con l’art. 10 (che consente solo limitazioni, non già cessioni, della sovranità; e solo per tutela della pace, non dell’economia, del
potere di acquisto della moneta; e non certo in favore di soggetti come la B.C.E., autocratici, a proprietà e gestione private, non sottoposti a controllo di organi democratici nazionali o comunitari, con dirigenti esonerati da ogni responsabilità (art. 12 del protocollo SEBC).

B) SIGNORAGGIO SECONDARIO O CREDITIZIO

Notoriamente, solo L’8% circa della liqudità è denaro contante (M0, banconote + monete metalliche); il resto è credito, quasi-denaro …. scritturale, esistente solo come annotazioni della banca, lettere di credito, sight deposits, fideiussioni, assegni circolari, etc. – ossia come promesse di pagamento che la banca emette a costo zero, perché esse non sono coperte e garantite da oro né da riserve frazionarie in valuta legale. Quindi la banca presta proprie Promesse Di Pagamento Scoperte – nel senso che sono promesse di pagamento di valuta legale che la banca non ha, o ha all’1 per 1.000. Gli assegni circolari sono tutti scoperti, come pure gli altri strumenti emessi dalle banche. Il sistema bancario è interamente basato sulla frode e si regge solo perché la gente non lo sa.

In cambio dell’emissione di tali promesse di pagamento di soldi non posseduti, create a costo zero per essa, la banca si fa dare dal mutuatario (che tale non è, perché il mutuo esige la dazione reale di valuta legale, ex art. 1813 cc, non di promesse di pagamento denominate in valuta legale che, per di più, la banca non ha, e che non esiste nemmeno, dato la che la valuta legale è solo l’8% della liquidità complessiva):

a) interessi corrispettivi, che possono divenire interessi di mora;

b) la promessa di rimborso del (mai prestato) capitale;

c) una garanzia reale.

Orbene, ottenuto ciò, la banca mette a capitale – ossia, incamera come cespiti – il credito verso il mutuatario per il supposto capitale, nonché l’interesse capitalizzato.

Ma non dichiara in bilancio e nei redditi tali utili, sicché su di essi non paga le tasse.

Il volume di utili così sottratti all’imposizione in Italia è stimabile in circa 700 miliardi di euro l’anno.

Sovente “cartolarizza” il credito e lo vende, come avviene anche coi subprime loans.

Tutta questa enorme mole di liquidità, che la banca crea prestando ai suoi clienti non denaro contante, valuta legale – che non ha - ma promesse di pagamento da essa emesse sotto varie forme (assegni

circolari, libretti bancari, mtn, lettere di credito, etc.) (sconto, mutuo, anticipazione, scoperto etc.) apporta alla banca aumento di capitale e profitti.

Ma soprattutto un aumento di potere, se si pensa che il sistema bancario privato, tra creazione di banconote e creazione di denaro scritturale, produce tutto o quasi il denaro circolante, solo gli spiccioli
sono coniati dallo Stato (in senso metaforico e purtroppo anche reale), che può aumentarne o ridurne l’offerta, alzare o abbassare il t.u.s. – quindi ha il potere, non di rado esercitato, di produrre rapide espansioni e rapide contrazioni dell’economia.

Tutta questa creazione di denaro apporta al sistema bancario un pari reddito, detto reddito monetario o signoraggio.

Un reddito che dovrebbe andare invece allo Stato, dato che la creazione di denaro è un atto sovrano.

È’ un atto sovrano perché chi (a costo nullo per sé, come avviene con la cartamoneta non convertibile) crea denaro e lo immette sul mercato, ossia lo spende, aumenta unilateralmente il proprio potere d’acquisto rispetto agli altri soggetti, può produrre rincari dei prezzi a carico di chi non ha il potere di creare denaro, e può produrre crisi economiche.

Ma aumentare unilateralmente il proprio potere d’acquisto, senza immettere in cambio ricchezza reale (beni e servizi nel sistema, vuol dire prendere a sé una pari parte del potere d’acquisto del resto del sistema, vuol dire sottrarre potere d’acquisto agli altri, ai lavoratori, ai pensionati, ai risparmiatori, ai contribuenti – vuol dire arricchirsi a loro spese.

È ciò costituisce una truffa, ma soprattutto un’eversione dell’ordine costituzionale, un’usurpazione di potere sovrano, in cui banchieri, ministri, alti dirigenti dello stato, tutti concorrono e sono concorsi.

Da quanto sopra derivano due corollari di grande interesse per il nostro Paese, perché recuperare l’evasione fiscale riferibile ad essi consentirebbe un rapido, immediato, quasi istantaneo e permanente risanamento delle finanze pubbliche e il recupero di risorse per lo sviluppo scientifico-tecnologico, economico e sociale.

C) FALSI CONTABILI, IN BILANCIO, ED EVASIONE FISCALE

I bilanci e le dichiarazioni dei redditi delle banche centrali di emissione sono falsi, rispetto alla realtà economica e giuridica, in quanto:

a) nel conto dei profitti e delle perdite non dichiarano il signoraggio monetario realizzato durante l’anno precedente con lo scambiare valuta legale da esse a costo zero creata ed emessa contro titoli del debito pubblico o altri titoli;

b) nel conto patrimoniale non dichiarano il signoraggio realizzato e accumulato nelle annate pregresse nel predetto modo;

c) nel conto patrimoniale, appostano come voce passiva le banconote in circolazione, mentre le banconote non costituiscono alcuna obbligazione reale per la banca che le ha emesse, e non possono quindi considerarsi una passività. E’ come se si pretendesse di responsabilizzare il tipografo per avergli fatto stampare sui nostri bigliettini da visita il titolo che non ci competeva.

I bilanci delle banche non di emissione sono falsi in quanto non dichiarano l’incremento di valore realizzato come incremento di potere d’acquisto attraverso la concessione dei crediti di vario titolo e la

creazione di liquidità a costo zero per le banche, con pari aumento del loro potere d’acquisto – come si è descritto nel precedente capitolo.

È vero che le regole contabili elaborate dai contabili delle banche internazionali ed adottati dalle stesse,
noti come International Accounting Standards, consentono, anzi impongono quanto sopra; ma è anche vero che essi sono regole falsanti elaborate dai banchieri privati pro domo sua, al fine di nascondere il
core business della loro attività, il loro principale reddito, e e cioè il fatto che, creando liquidità dal nulla a costo zero, sottraggono depauperano, avviliscono, inibiscono unilateralmente e ingiustificatamente il potere d’acquisto alla società economica, imprenditoriale, civile.

Approfondimento

La Banca d’Italia, prima e dopo l’istituzione della Banca Centrale Europea, opera ed è partecipata in una sostanziale illegittimità rispetto alla legge costituzionale, penale e civile.

I bilanci sono sistematicamente e oggettivamente contrari alla realtà economica, in quanto non indicano nel conto economico di gestione il reddito monetario; e in quanto indicano pure nella situazione patrimoniale, tra le passività, il valore della cartamoneta circolante, sebbene questa non costituisca debito per la banca di emissione.

Per documentare quanto sopra, iniziamo dalle aberrazioni del bilancio della B.C.E., analoghe a quelle del bilancio della B.d.I.

Riproduco qui di seguito, dal bilancio contenuto nel Rapporto Annuale della B.C.E. per il 2004, lo stato patrimoniale e il conto economico di gestione. La voce” Banconote in circolazione – 40.100.852.165” – è la massima voce del passivo, ed è pari alla massima voce attiva “Crediti derivanti dall’allocazione delle banconote in Euro all’interno dell’Eurosistema – 40.100.852.165”.
Essa risulta aumentata di oltre 5 miliardi nel corso dell’esercizio 2004. Come si vedrà, dal conto economico di gestione risulta però una perdita di esercizio di € 1.636.028.702. (VEDI IL BILANCIO DELLA BCE ).

Se il bilancio 2004 fosse stato redatto conformemente alla realtà economico-giuridica, ossia alla inesigibilità verso la banca emittente delle banconote emesse, la voce passiva “Banconote in circolazione” dello stato patrimoniale, di oltre quaranta miliardi di Euro, sarebbe stata soppressa, e si sarebbe messa, nel conto economico, tra i ricavi, la posta “Sopravvenienza attiva € 40.100.852.165”; la quale porterebbe a un utile di esercizio di € 38.464.823.463 – utile da riportarsi nello stato patrimoniale in luogo della perdita. Anzi, l’utile di esercizio sarebbe molto maggiore, perché questa enorme variazione del patrimonio netto attivo porterebbe a ricavi proporzionalmente maggiori (circa € 1.000.000.000 al t.u.s. del 2,5%) come interessi attivi (e ciò non solo per l’anno 2004, ma anche per tutti gli anni precedenti in cui la voce passiva fasulla era presente).

Inoltre, tutto l’incremento annuale della massa di banconote circolanti – circa € 5.200.000.000 – andrebbe ad aggiungersi agli utili di gestione. Si noti che, in questa riscrittura del bilancio, si sommerebbero, per l’anno 2004, alcune voci attive straordinarie (la sopravvenienza attiva del controvalore delle banconote circolanti e la conseguente sopravvenienza attiva degli interessi attivi per tutti gli anni precedenti al 2004), e alcune ordinarie, ossia destinate a ripetersi (gli interessi attivi o gli altri utili derivanti dal maggiore capitale netto; il profitto del signoraggio, ossia dell’emissione di nuove
banconote).

La gigantesca somma delle passività inesistenti costituisce il valore non manifesto del patrimonio della B.C.E., quindi del patrimonio delle Banche Centrali che ne fanno parte. La quota competente alla Banca d’Italia, al netto, è € 4.796.563.485,84 – pari alla stima del patrimonio di Banca d’Italia come stimata nel proprio bilancio consolidato dalla sua partecipante Banca Popolare di Lodi.



Il bilancio della Banca d’Italia è fatto secondo i medesimi metodi che occultano reddito e “negano” cespiti patrimoniali.

E’ da tener presente che gli accordi del Sistema Europeo delle Banche Centrali riservano alla B.C.E. l’emissione dell’8% della cartamoneta Euro, e il restante 92% alle Banche Centrali partecipanti della
B.C.E., per quota. La Banca d’Italia, stante il 14,85% di proprietà azionaria della BdI, emette in proprio, dunque, circa il 10% della emissione complessiva di Euro ossia, in base ai dati del su riprodotto bilancio della B.C.E., ha emesso nel 2004 € 6.500.000.000, che costituiscono sua voce di profitto, la quale come tale va fiscalmente dichiarata.

Voglia Codesto PM acquisire i bilanci tutti della BCE e della Banca d’Italia al fine di verificare, secondo quanto sopra esposto, se essi siano o non siano falsi e se ricorrano omissioni di appostazioni di profitti e/o attivi patrimoniali occultati mediante false appostazioni di passività inesistenti.

Questo stato di cose ha cagionato e cagiona gravi danni alla finanza pubblica, ai risparmiatori, ai lavoratori, ai contribuenti.

Inoltre ha esautorato lo Stato, lo ha indebitato fino alla paralisi, e lo ha privato della sovranità in politica economica, e politica “tout court” in favore di un potere privato sovranazionale.

MAGGIORI REATI

Avvertendo che i principi in questione sono recepiti e confermati di ampia letteratura economica e giuridica, già citata, i reati più gravi inerenti al sistema monetario sono quelli di eversione della Costituzione, commessi col trasferire il potere sovrano a organismi privati.

Attentato all’indipendenza dello Stato (art. 241 CP): [I]. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato, è punito con l’ergastolo.

Questo reato potrebbe essere stato commesso da quei governanti che illegittimamente hanno donato la sovranità monetaria prima alla Banca d’Italia e poi alla B.C.E., e sottoponendo così la Repubblica al potere indipendente e sovrano di organismi privati e, il secondo, addirittura esterno alla Repubblica stessa.

La denominazione di “istituto di diritto pubblico” applicata recentemente alla Banca d’Italia è ingannevole e non cambia le cose: per quanto le norme statutarie siano formulate dallo Stato, la gestione e la proprietà sono totalmente autoreferenziali e private.

Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 CP): [I]. Chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni [90 Cost.].

Questo reato potrebbe essere stato commesso da quei governanti che illegittimamente hanno concorso a istituire il sistema di dominio della finanza privata sullo Stato.

Peculato (art. 314): [I]. Il pubblico ufficiale [357] o l’incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Forse commesso da funzionari e ministri col donare soldi dei cittadini alle Banche Centrali in cambio di denaro il cui valore è dato dai cittadini e non dalle Banche Centrali.




Il peculato potrebbe ravvisarsi nel fatto che il governo fa pagare allo Stato il denaro emesso a costo zero da una banca privata, senza alcuna necessità, o corrispettivo, con danno per lo Stato e vantaggio per i banchieri privati. Nonché nel fatto che l’esecutivo ha ceduto, mediante privatizzazioni, quote di società di capitali pubbliche (BPL, Credito Italiano, Banca Intesa) senza prima scorporare le loro
partecipazioni nella Banca d’Italia, in violazione dell’art. 3 dello Statuto della medesima, che proibisce le cessioni a privati di quote azionarie della BdI e prescrive che essa sia per la maggioranza in mano pubblica.

D) ESPROPRIAZIONE, SPOLIAZIONE, USURPAZIONE, USURA, TRUFFA, RAPINA, “CONFISCA”.

L’altro aspetto eclatante della assoluta delinquenzialità ed illegalità comportamentale strutturale e standardizzata delle banche commerciali e di tutto il mondo economico – finanziario che ruota loro intorno è stato l’atto di approvazione del  D. Lgs 385/1993, meglio conosciuto come T.U.B. - Testo Unico Bancario.

Tutto il vandalico progetto studiato e voluto da molto lontano nel tempo e nello spazio prende però forma, consistenza e materia in particolare dalla legge 130/1999 fatta dal governo D’Alema, quella delle “cartolarizzazioni” e successivamente supportato, modificato, integrato da tutti i successivi governi che si sono alternati al potere (di “sinistra”, di “centro”, di “destra”, “tecnici”) che hanno dovuto modificare il senso e il dettato di alcuni articoli del codice civile per dare una parvenza di legalità e costituzionalità ad un simile immondo parto.

Le banche italiane nel loro complesso avevano migliaia di miliardi di crediti ipotecari e chirografari di difficile se non impossibile esigibilità. Con la legge 130/1999 gli si consentiva di vendere questi crediti a terzi e di mettere in perdita la differenza fra il credito vantato (ad esempio 100.000€) e il prezzo di cessione del credito (ad esempio 40.000€), defalcando dall’imponibile fiscale i 60.000€.

Mentre prima il credito “certo e libero” andava dimostrato in tribunale per poter agire contro il debitore ora diventava “certo e libero” su semplice dichiarazione della Banca. Mentre prima era vietato cedere un credito a terzi senza il consenso del debitore ora si poteva cedere questo credito all’insaputa del debitore (con un semplice annuncio in Gazzetta Ufficiale (la Banca X ha ceduto i suoi crediti alla Società Y). E a chi li vendevano questi crediti “certi e liberi” le banche? A se stesse.

Tutte le banche crearono delle Srl con capitale di venti milioni di lire alle quali vendettero crediti per migliaia di miliardi di lire, gli ipotecari al 40% del loro valore nominale, i chirografari al 10% del loro valore nominale, che pagarono con delle “obbligazioni”, cioè con delle “cambiali” (nobilitate anche col nome di Derivati ed Hedge Fund). Cambiali che erano garantite dal credito acquistato e che rimaneva al 100% nei riguardi dell’ignaro debitore.

Insomma le banche vendettero a se stesse i crediti sottraendo al fisco tra il 40% o il 90% dell’imponibile, ma il credito rimaneva al 100% “certo e libero” in quota a una società di proprietà della stessa banca, che però non ci pagava le tasse perchè nella messa a bilancio a questo “attivo” si sottraeva il “passivo” delle obbligazioni emesse, e per di più le banche avevano già recuperato fiscalmente questi crediti poiché avevano già conseguito il beneficio degli ammortamenti attraverso il dispositivo degli accantonamenti annuali al fondo di svalutazione crediti ed al fondo di rischio, mediamente del 70% (accantonamento del 5% annuo sul Fondo Svalutazione Crediti (FSV) e di un altro 5% annuo sul Fondo Rischio Crediti (FRC).

Le operazioni di cartolarizzazione a partire dal 1999 sono state attuate dalle maggiori banche nazionali, per un ammontare stimato di oltre 300 miliardi di euro, pari a circa 580.000 miliardi di lire, con elusione fiscale derivata che ha aperto una voragine nei conti pubblici di almeno 150 miliardi di euro, pari a 290.000 miliardi di lire.
Ecco alcuni lanci d’agenzia della prima ondata di “cartolarizzazioni” visti dall’ottica sindacalista :



[ Il Governo "cartolarizza" i crediti Inps (li trasforma in titoli di Borsa !) e cede (svende) a metà prezzo la riscossione dei crediti a banche e a finanziarie private: con il decreto legge 308 del 6 settembre 1999 è stata data la garanzia dello Stato sui titoli (!!), oltre ad agevolazioni ed esenzioni fiscali alle finanziarie che trattano questi titoli, comprese le finanziarie residenti nei paradisi fiscali. Avendo suscitato notevole "sorpresa per l'inatteso <sconto> ai paradisi fiscali" (IlSole24ore,9-9-99), su questo punto forse il governo -alla Camera- farà marcia indietro ma ha già escogitato l'inganno. Infatti l'Inps cederà i primi 8.000 miliardi di crediti a due finanziarie olandesi (l'Olanda, come l'Irlanda o la Danimarca,non è classificata come paradiso fiscale ma lo è di fatto per le banche e le finanziarie). "Entro la fine di ottobre -ha affermato il presidente dell'Inps Paci- i crediti dovrebbero essere sul mercato e non escludiamo anche una quotazione in Borsa".

"Alla porta del direttore generale del Tesoro Mario Draghi (regista dell'operazione) hanno bussato immediatamente i rappresentanti delle case finanziarie più affermate nel mondo: Paribas, Lehman Brothers, Warburg, Nomura. Tutti pronti a <montare> l'operazione Inps e a piazzare sul mercato i junk bond (obbligazioni spazzatura nel gergo americano) made in Italy legati ai contributi previdenziale non versati".

I crediti Inps a fine '98 ammontavano a 54.438 miliardi di lire. Ma ai privati andranno -a meno di metà prezzo e per giunta garantiti dallo Stato- solo "i crediti più appetibili" (IlSole24ore,23-4-99).
Una prima cernita è già stata fatta da tre banche: Morgan Stanley, Warburg e San Paolo-Imi (chissà se quest'ultima ha controllato i crediti Inps che deve pagare la Fiat...);  ora altre 4 agenzie (Standard & Poor's, Moody's, Fitch-Ibca e Duff & Phelps) "dovranno soppesare i crediti da vendere, individuati sulla massa di oltre 50mila miliardi", lasciando all'Inps i crediti più difficili da riscuotere..... ]

Prima fra tante, la Banca di Roma s.p.a. che nel 1999 ha cartolarizzato oltre 20.000 miliardi di lire di
crediti con i multipli delle società da essa controllate Trevi Finance s.p.a. - Trevi 1 e Trevi 2, seguita a ruota dalla Banca Nazionale del Lavoro, che ha ceduto i propri crediti alla S.V.P. Venezia s.p.a. e alla Aeres Finance, che insieme al Banco di Napoli, hanno ceduto i propri crediti alla S.G.C., dal Monte
Paschi di Siena che ha ceduto alle varie società satelliti; Banca Intesa che ebbe a cedere decine di migliaia di milioni di euro prima a Intesa Gestione Crediti, operazioni proseguite anche dopo la fusione in Intesa-San Paolo, con la cessione da Intesa Gestione Crediti a Castello Finance, che ha travasato i suoi crediti in Italfondiario, divenuta la più ricca finanziaria, con un portafoglio da recuperare di oltre 26 miliardi di euro.

Un’operazione degna di nota è quella compiuta nel 2008 da Unicredit Banca di Roma che ha cartolarizzato un miliardo e passa di crediti con la Aspra Finance.

Crediti incagliati, già portati in ammortamento per il 70/80% (e quindi sottratti al fisco), sono ridiventati “veri e liberi”, cioè esigibili e al 100% del loro valore iniziale, più ovviamente gli interessi, le spese, etc.,  e contemporaneamente sottraendo al fisco la stratosferica cifra di altri 150 miliardi di €, che per “risanare i conti pubblici” lo Stato deve richiedere ai cittadini. Oltre che cornuti pure maziati.

Vogliamo ringraziare il Presidente del Consiglio e il governo, pure di sinistra che hanno avuto la bella pensata di fare la legge 130/1999, e tutti quelli che si sono succeduti che addirittura si sono sobbarcati l’onere di sovvertire gli articoli del codice civile e tutto il suo assetto logico complessivo?
Vediamo come, oltre a rimettere 150 miliardi di € nei conti pubblici, ne dovremo dare altri 300 miliardi agli squali di Wall Street, su sentenza dei tribunali della Repubblica Italiana.

Abbiamo nominato una serie di società finanziarie italiane (Trevi Finance s.p.a. - Trevi 1 e Trevi 2, S.V.P., Venezia s.p.a., Aeres Finance, S.G.C, Intesa Gestione Crediti, Castello Finance, Italfondiario) che hanno ricevuto 300 miliardi di € di crediti che “erano incagliati e inesigibili”, ma sono stati trasformati in “veri e liberi” su semplice dichiarazione delle rispettive banche, che si sono venduti a Wall Street per costruire titoli tossici. Ecco i nostri Mutui subprime, e i tribunali italiani già hanno cominciato dal 2008 a pignorare case, depositi bancari e stipendi ai cittadini italiani ignari, circa 600.000!!!


Dopo la fusione Banca Intesa-San Paolo le rispettive società che avevano acquistato le cartolarizzazioni (quella di Banca Intesa era “Intesa Gestione Crediti”) hanno venduto i loro portafogli a Castello Finance srl. Che a sua volta ha nominato “mandataria” Italfondiario spa, che riscuote i crediti per conto di Castello Finance srl, in pratica gli incassi sono suoi.

Italfondiario attualmente gestisce attività per circa 27,9 miliardi di Euro per conto di Fortress Investment Group. L’attività di recupero aggressiva, ha funzionato “bene” non solo per l’attività principale, ovvero la gestione delle sofferenze, ma anche per gli altri settori dell’asset management, come la liquidazione degli immobili, la riscossione delle fatture esigibili e il recupero di mutui incagliati.

Il socio di maggioranza di Italfondiario spa è “Fortress Investment Group” LLC, 1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105, 212-798-6100. E qual è il “business” di Fortress Investment Group? Private Equity e Hedge Fund. (http://www.fortressinv.com).

I procuratori in Italia di Fortress Investment Group sono FIG Italia S.r.l. e FCF Consulting Srl, e la sede legale di Castello Finance srl, Itafondiario spa, FIG Italia S.r.l. e FCF Consulting S.r.l. in Via del Tritone
181 –  00187 Rome Italy. Tutti allo stesso indirizzo!!

Tutti a fare la stessa cosa: pignorano sulla loro parola, e il mandante in questo caso è appunto Fortress Investment Group, una società finanziaria specializzata in titoli tossici (http://en.wikipedia.org/wiki/Fortress_Investment_Group) ma che ha investito anche in Casinò e Corse dei Cavalli, è stata protagonista di uno scandalo per finanziamenti alla politica e che ha avuto la
quotazione scesa da 16 a 1,7$ e che sta chiedendo ai “debitori italiani”, per mezzo della sua controllata Italfondiario spa 27,9 miliardi di €, con metodi “aggressivi”.

Loro, i presunti “creditori” per legge, sono i buoni! …SEMPRE!!!

Noi i presunti “debitori” per legge siamo i cattivi!! SEMPRE!!!!

Io, voi, nessuno può sapere se è stato “venduto”, “schiavizzato”, magari per una posizione di venti anni fa, se suo malgrado è “stato dichiarato” debitore di un credito “vero e libero”, se questo debito “dinamico” (perchè lievità come un soufflè per spese varie, interessi anatocistici, avvocati; ci mangiano tutti) è aumentato di cinque, dieci, venti volte. Per cui nessuno per ora sa dagli originari 300 miliardi di € complessivi quanti miliardi pretende ora Wall Street. Cinquecento, mille?

Negli anni ‘90, sull’onda del crollo della I Repubblica e del desiderio mai sopito del settore finanziario di recuperare gli antichi privilegi di sangue, viene approvato il D. Lgs 385/1993, meglio conosciuto come T.U.B. - Testo Unico Bancario.

Con il TUB si abolisce la Legge Bancaria del 1936, voluta da Mussolini e da Alberto Benedice.

La Legge Bancaria del 1936 aveva messo vincoli severissimi alle Banche, regolandone l’attività fin nei più minimi dettagli, necessità derivata dal disastro del dopo I Guerra Mondiale ed il successivo crack del 1929, e quindi ci aveva messo al sicuro da scandali e malversazioni per circa sessanta anni, addirittura le sei maggiori banche italiane erano state salvate dall’intervento dello Stato, nazionalizzate (e quindi di proprietà del Tesoro, cioè degli italiani), insomma diventarono le B.I.N. - Banche di Interesse Nazionale che fecero più che onestamente il loro mestiere finanziando lo sviluppo del paese, sia le grandi opere pubbliche del regime sia la ricostruzione e il miracolo economico del dopoguerra.
Questa condizione diciamo così “social-fascista” non poteva star bene a chi aspirava a ritornarne padrone. E arriva il TUB (http://www.teocollector.com/tub.htm.)

Si tratta di leggi ad hoc (dov’è finito l’art.3 della Costituzione? Dov’è finita la giustizia ed i rappresentanti dei cittadini?), concepite e costruite proprio per “creare” questo strapotere rispetto a una situazione precedente. Leggi assurde dal punto di vista etico, ma concepite da chi ha la

conoscenza storica e politica, e la volontà di mutare la situazione a vantaggio della propria immonda ed infame confraternita.

Articolo 50 TUB (Decreto ingiuntivo)
1. La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
Il “decreto ingiuntivo” è un atto con cui un giudice acconsente al creditore di “ingiungere” al debitore di pagare una certa somma entro un certo termine.
Fino al 1993 la materia era regolata dal Codice Civile (Regio Decreto del 16/3/1942, n. 262) all’art. 633 del codice civile e seguenti.

Art. 633 C.C. Condizioni di ammissibilità (del decreto ingiuntivo)
Su domanda di chi e’ creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:  1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

Art. 634 C.C. Prova scritta
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività,
sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture (primo comma, così modificato dall’art. 8, comma 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432).

Art. 640 C.C. Rigetto della domanda
Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.  Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e’ accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.  Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria. E’ evidente la differenza?

Prima, con il Codice Civile del 1942, la Banca doveva “produrre” le scritture contabili bollate e vidimate, e tenute secondo la legge. E se il magistrato non riteneva sufficientemente giustificata la domanda la rigetta (e quindi non prende nessun provvedimento nei confronti del “presunto debitore”), con il TUB del 1993 basta la “dichiarazione di uno dei dirigenti” della Banca, e il giudice è “obbligato” ad emettere un decreto ingiuntivo.

In pratica si è esautorato il magistrato, che deve prendere per vero quello che dichiara la banca senza poter controllare le scritture contabili. Significa che la banca su sua semplice dichiarazione ottiene un decreto ingiuntivo, e se voi non pagate quello che chiede automaticamente ottiene un “precetto”, cioè vi “obbliga a pagare” e se ancora non pagate ottiene il “pignoramento”, cioè si appropria “provvisoriamente” dei vostri beni (casa, stipendio, depositi bancari) e dopo l’udienza di convalida se li vende all’asta.

Ottenendo un pignoramento dei beni prima ancora il presunto debitore possa far valere le sue ragioni al giudice lo mette in condizioni di sudditanza. Il malcapitato si ritrova con la casa di fatto sequestrata, i conti correnti bloccati (e quindi non può prelevare niente, i soldi che gli entrano è come se non li

avesse). E questo per mesi e mesi. E dopo questo, che già sarebbe abbastanza, il TUB introduce un’altra novità: modifica la regolamentazione della cessione dei crediti.
Aggiungendo altro potere allo strapotere, si è potuta costruire la cosiddetta “finanza tossica”.

Articolo 58 TUB (Cessione di rapporti giuridici)
1. La Banca d’Italia (omissis…)
2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità (3).
3. I privilegi e le garanzie (omisis…).
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’articolo 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107.
Vediamo come regolava la materia il Codice Civile del 1942.

Art. 1264 c.c. (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto):
“La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli e’ stata notificata.
Omissis…

Il C.C. del 1942 in una sola riga esprime un concetto fondamentale: il rapporto fra creditore e debitore è un rapporto fra due “personalità giuridiche”. E’ un contratto fra due parti, Tizio e Caio.
Se Tizio (la banca) decide di mutare il contratto a suo tempo stipulato con Caio (vendere il credito a Sempronio), ebbene Caio deve saperlo!
Ammesso che non possa opporsi alla vendita deve comunque poter sapere, per esercitare il diritto di controllo: che non gli siano addebitati i costi dell’operazione, che le condizioni rimarranno le stesse etc. Se non viene avvisato perde dei diritti fondamentali, diventa una “cosa” che può essere ceduta a piacimento ad di fuori della sua stessa sfera conoscitiva.
E infatti Il C.C. del 1942 obbliga a che l’informazione gli venga “notificata”, significa che ne viene portato a conoscenza con una procedura legale che gli “porta l’informazione” (http://it.wikipedia.org/wiki/Notifica)
Ben diversamente fa l’art. 58 del TUB.
-         Con il comma 2 nega al debitore il diritto di essere informato, e quindi di controllo (trasforma la “notifica” in un annuncio generico di “cessione di diritti giuridici in blocco” fra A e B sul foglio inserzioni di una gazzetta ufficiale)
-         Con il comma 4 annulla l’art. 1264 del Codice Civile del 1942 che obbligava la notifica
-         Con il comma 5 stabilisce che l’unico diritto del debitore è di pagare tutto sull’unghia
-         Con il comma 7 stabilisce che anche semplici srl o spa hanno verso il debitore gli stessi diritti della banche.

La vittima si comincia a indebitare coi parenti e gli amici per vivere e per pagare gli avvocati, nella sua banca lo cominciano a guardare come un malfattore, al lavoro si cominciano a preoccupare, e così via. La prima volta parenti e amici gli prestano volentieri qualche soldo (al lavoro non gli possono anticipare più niente) ma la seconda volta lo guardano male, la terza gli dicono che non ce li hanno… e il più delle volte finisce i mano agli usurai coinvolgendo i parenti, comincia a sviluppare patologie immaginarie autolesioniste fino a che perde realmente la salute. Si chiama “Sindrome da Cartolarizzazione” la
grande invenzione che anche nel nostro paese ha seminato omicidi colposi del sistema bancario e una infinità di suicidi.




In tale situazione i malcapitati delle cartolarizzazioni, vengono sottoposti ad una autentica aggressione psicologica e costretti a vivere in uno stato di totale insicurezza per l’imminenza della perdita della casa e per la triste sorte a cui si ritroverà esposto il proprio nucleo famigliare. 

Insomma ad esempio, ma reale, un presunto debito che era di meno di 10.000€ nel 1990, dopo 19 anni di silenzio una finanziaria di Wall Street che chiede 88.000€.
Si copre quindi di essere stati venduti tre volte, l’ultima a Londra nel 1995 a questi di Wall Street  a nostra completa insaputa. Al telefono rispondono: “Noi non siamo esosi. Ci dica quanto guadagna, noi valutiamo la sua aspettativa di vita e ci accontentiamo del 20%, ma in contanti”; che da 19 anni applicano interessi “di contratto” al 13% più  “spese” a totale nostra insaputa e che i 15.000 € versati tramite il tribunale nel 2003 sono stati “trattenuti” in uno dei passaggi intermedi mentre il debito continua a salire.
E se si fa l’accordo sull’aspettativa di vita si prendono la somma “in conto interessi” e si rivenderanno il credito di 88.000 € a un altro che poi ce li viene a richiedere.
E soprattutto che possono continuare a depredare i nostri discendenti fino alla terza generazione (quindi i figli di mio nipote). E per “ammorbidirci” sulla trattativa ci pignorano i conti correnti in banca, basta la “dichiarazione” di una finanziaria di recupero crediti perchè il TUB li equipara a una banca.

Il TUB è stato “forse” costruito per togliere i diritti dei cittadini ?

Visto l’abnorme numero dei casi pare abbiano aperto un ufficio apposta per fare la “rinuncia all’eredità”, dove i figli, abbandonati i genitori al loro triste destino, rinunciando a ricevere eredità si sottraggono, mestamente, all’aguzzino e al gabelliere.

Art. 126 T.U.B.
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità… Più che giusto.

Insomma, possiamo star tranquilli: i banchieri sono “onorabili”. Per Legge.

Anche il sig.r Profumo e il sig.r Geronzi?

Insomma quale è sinteticamente lo scenario messo in atto dalla combriccola/masnada/orda composta da politici/banchieri/parlamentari/tribunali nazionali ed internazionali/società di recupero crediti e cartolarizzazioni varie?

In pratica (e nei fatti) :

1)      le banche nazionali (si fa per dire … meglio [dal nome italiano]), le B.C.E  e tutte le grandi multinazionali della finanza/moneta, stampano ormai da decenni pezzi di carta straccia che si ostinano pervicacemente a chiamare “banconote” mentre non hanno più alcuna delle caratteristiche intrinseche che le distingueva (e che quindi dava loro valore), ora non hanno più alcun controvalore convertibile e quindi quando le banche la emettono non possono portare in contabilità la loro entità al passivo.

2)      Così facendo creano un accumulo di capitale di quantità industriale, che addebitano allo Stato al valore facciale più costo di produzione più interessi, che inoltre non viene dichiarato al fisco, e attraverso queste immense disponibilità, fra i tanti infiniti scopi comprano tutti i corruttibili sul mercato, in particolare i politici, che fanno questo di professione.

3)      I quali politici e parlamentari promulgano una serie di leggi a favore delle banche, e assimilate, cambiando, se necessario, il codice civile e quello penale, nonché i rispettivi codici di procedura,
producendo leggi incostituzionali a raffica.



4)      Dopodiché tutto il denaro rapinato attraverso la illegittima ed illegale creazione di banconote tramite il signoreggio primario e secondario, e relativo addebitamento a carico dello Stato (debito pubblico), e quindi dei cittadini, non contenti  tutti gli associati in questa immane azione criminogena, vanno ad attaccare direttamente i beni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

5)      Infine non ancora soddisfatti, poiché le banche sanno benissimo che in questo regime monetario il vero valore non sta nella banconota ma nei beni dati a garanzia dei mutui e dei fidi, approfittando della crisi artificiosa, assolutamente falsa e da esse stesse indotta, …. Dopo aver dragato tutta la moneta circolante al fine di non lasciarne più sul mercato (basta vedere i rientri forzosi messi in atto negli ultimi mesi dalle banche commerciali), mettono in azione le loro controllate società di recupero crediti e attraverso l’estromissione del filtro e controllo del giudice naturale, e viceversa attraverso l’incostituzionale patrocinio di giudici (vedi art. 25 Costituzione) dislocati a New York piuttosto che Hong Kong, ora con una semplice operazione si appropriano dei beni reali dati a garanzia dai mutuatari.

6)      600.000 pignoramenti del 2008 (in aumento) sono la fotografia dello stato di degrado della Legge, del Diritto e della Giustizia e della grande sofferenza, strazio, scempio e sciagura dei cittadini direttamente coinvolti e della Nazione nel suo complesso.

7)      A questo punto la corruzione della logica, delle leggi e del Diritto ormai ha raggiunto una dimensione tale che soltanto l’azione decisa della magistratura inquirente potrebbe, forse, porvi rimedio.

Tutta questa serie di violazioni, strategicamente, organicamente e funzionalmente strutturate per la loro stessa natura e per l’alto livello di consapevolezza, informazione e potere di chi l’ha compiuta, non possono che essere intenzionali e pianificate, a danno dello Stato e a beneficio dei privati finanzieri.

Va inoltre valutata la ravvisabilità dei reati di falso in bilancio e di false comunicazioni sociali nelle operazioni suddescritte circa il reddito da signoraggio non dichiarato e la abusiva appostazione nella situazione patrimoniale di passività inesistenti.

In relazione al comportamento associato dei soggetti autori e beneficiari dei reati succitati, si può ipotizzare il reato di associazione per delinquere e anche l’applicabilità dell’art. 416 bis del Codice Penale, sul reato di Associazione di tipo mafioso 416 bis CP. «[I]. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei anni. [II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

[III]. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628 comma 3 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240 comma 2] delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (3).

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

È vero che, in ambito bancario e monetario e istituzionale, i predetti comportamenti di reato vengono compiuti da molti anni senza che vengano perseguiti, ma ciò non impedisce di perseguirli ora, perché in materia penale non esiste la desuetudine delle norme, e quantomeno questa procura dovrebbe ragguagliarcene.

Non va infine sottaciuta una grave lesione dei diritti primari di nascita enunciati dalla Costituzione all’art.25 che riconosce l’inalienabilità del diritto di essere giudicato dal giudice naturale (italiano) da un tribunale italiano, secondo le leggi italiane.

Invece grazie a questa legge infame i cittadini italiani vengono perseguiti da tribunali internazionali secondo leggi non italiane.

QUESTO NON E’ ULTERIORMENTE TOLLERABILE!!!

Tutto ciò premesso, e con riserva di fornire ulteriori chiarimenti, se del caso.

CHIEDO

Valutare se si configurino le ipotesi di reato in in calce evidenziate e finora descritte, e di procedere per la penale punizione dei colpevoli, nonché preliminarmente,  richiedere gli opportuni sequestri di documenti cartacei e telematici, azioni, partecipazioni, valori mobiliari e immobiliari, nonché crediti, ai fini di:

a) assicurare la prova dei reati;

b) impedirne la soppressione e l’inquinamento;

c) impedire la continuazione dei reati;

d) assicurare la solvibilità dei responsabili nei confronti dello Stato e dei cittadini cui deve essere risarcito l’ingente ed immane danno cagionato con i comportamenti che si descrivono.

Sollecito pure l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita ricostruzione.
È anche vero che è possibile che alcune delle persone che concorrono alla commissione di questi reati non siano consapevoli di come funziona il sistema e del fatto che ciò a cui collaborano è illecito, e che quindi non siano punibili perché in buona fede; ma i dirigenti delle banche e dei ministeri, i governatori, i finanzieri, i direttori generali,  i ministri, i presidenti della Camera, del Senato, il Presidente del consiglio, il Presidente della Repubblica ed i loro esperti e consiglieri, non possono pretendere essere considerati inconsapevoli di ciò che stanno facendo, perché è il loro mestiere.

[1] Creating New Money, New Economics Foundation
[2] New Paradigm in Macroeconomics, Palgrave 2006
[3] Economics, Prentice Hall
[4] La Banca, la Moneta, l’Usura, Controcorrente 2001
[5] Euroschiavi, 3° ed. , Arianna Macroedizioni, 2007.
[6] The Lost Science of Money, American Monetary Institute, 2002






Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di
flagranza di reato, e qui se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.

IN FEDE. 





P.S Al solo scopo di esempio allego il recentissimo articolo/indagine di Maurizio Blondet che sotto il profilo della presente denuncia/querela mi sembra molto indicativo e delinea emblematicamente l’intreccio tra gli infami sopraccitati appartenenti alle varie congreghe. Ma la bibliografia in merito ormai è notevolissima , sia come quantità che come qualità.



Goldman e BP, niente di paranormale  di Maurizio Blondet 16 Giugno 2010

«Goldman Sachs ha venduto il 44% delle sue azioni BP tre settimane prima dellesplosione» della piattaforma Deep Horizon: così strillava il sito contro-informativo Raw Story il 2 giugno scorso. E ne dava le prove, pubblicando la tabella che potete trovare a : http://moneycentral.msn.com/ownership?Holding=Institutional+Ownership&Symbol=BP.

La tabella può essere di non facilissima lettura. Ma vi si apprende che Goldman possedeva 6 milioni di azioni della sfortunata petrolifera inglese, e che nel primo trimestre del 2010 si è liberata di 4,7 milioni di esse. Ciò, poco prima che venisse a galla (è il caso di dirlo) l’incidente della piattaforma  nel Golfo del Messico con relativo titanico spurgo di morchia.

Goldman non è stata l’unica finanziaria a vendere; ma ha venduto più di tutte le altre – il 44% del suo pacchetto BP – intascando oltre 270 milioni di dollari da azioni che tre settimane dopo sarebbero crollate: a meno 36%. Se le avesse vendute dopo, la più rinomata banca d’affari della storia avrebbe perso sul suo investimento 96 milioni. E’ vero che il pacchetto di azioni che la banca s’è tenuta è comunque svalutato, sicchè ha perso pur sempre qualche decina di milioni. Ma ha comunque ridotto di parecchio le perdite.
…..omissis  …….  il consiglio d’amministrazione di Goldman; doti occulte di cui ha dato parecchie prove in passato, sbolognando in tempo titoli tossici che stavano per valere zero.

…..omissis …..  Il fatto è che Peter Sutherland, il presidente della Goldman Sachs International, è anche presidente della BP dal 1997, o meglio lo è stato fino al 2009, quando si è dimesso pur restando con le mani in pasta nella petrolifera. La Goldman Sachs International è la potente sussidiaria del Goldman Sachs Group, che ha come direttore esecutivo Lloyd Blankfein.
Ma Sutherland non si contenta di una o due cariche: il suo attivismo è, sì, qualcosa di paranormale. Presidente europeo della Commissione Trilaterale (1), membro assiduo del Bilderberg di cui raramente manca una seduta, da poco persino consultore della Sezione straordinaria della Amministrazione del

Patrimonio della Santa Sede, Sutherland è anche un grand commis transnazionale, che ha ricoperto cariche pubbliche o para-pubbliche globali. E’ stato fondatore e direttore dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio (2), è presidente della London School of  Economics in cui periodicamente insegna anche Romano Prodi, ha presieduto il Tavolo dei Governatori dell’Istituto Europeo di Pubblica
Amministrazione (Maastricht), ed è stato per tre volte sul punto di essere nominato capo della Commissione Europea (tutt’e tre le volte è stato silurato dalla Francia), aspirava a diventare «ministro degli Esteri» europeo al posto di lady Ashton.

E non basta: Sutherland è stato fino al 2009 direttore non-esecutivo della Royal Bank of Scotland e fino al 2001 della National Westminster Bank, membro del consiglio dei supervisori del colosso assicurativo Allianz, consulente della farmaceutica Eli Lilly, direttore della Ericcson Spa, fondatore del World  Economic Forum di Davos, avvocato dello Stato dell’Irlanda, commissario europeo alla concorrenza dal 1985 al 1989.

Insomma, uno che si ammazza di lavoro; anche se lo fa con entusiasmo, perchè in quel genere di lavoro si parla con molti amici altolocati. Non è illecito pensare che, nella girandola frenetica di poltrone che deve occupare ogni giorno, a Sutherland sia scappato di dire qualcosa negli uffici  Goldman che aveva saputo come presidente della BP. E che la Goldman si sia liberata delle azioni BP approfittando, diciamo, di quel sorridente conflitto d’interessi del suo presidente.
Non si riesce ad essere troppo severi con un personaggio così attivo ed occupato, commissario europeo, banchiere e petroliere, guardiano del liberismo globale nel WTO e farmaceutico Eli Lilli, telefonico Ericsson, assicuratore Allianz: …omissis …. nel fatto che Goldman ha venduto le azioni BP tre settimane prima che la Deep Horizon scoppiasse inquinando il Mar dei Sargassi . Tre settimane prima dell’incidente sono davvero una visione profetica. A meno che i soliti materialisti non cerchino di dimostrare che, magari, l’inarrestabile fuoriuscita di fiumi di greggio era già in corso tre settimane prima, e che sia stata tenuta nascosta per dar modo ai ben informati di rifilare ad altri le azioni ormai scottanti della petrolifera british.

Si potrebbe persino pensare che l’esplosione della piattaforma, e la morte di undici operai e tecnici, sia magari il risultato tragico di nascosti tentativi di turare la falla subacquea senza farlo sapere in giro oppure - Dio scampi - una sciagura «false flag» per nascondere, sotto la parvenza di incidente, qualche peggior colpa.
Queste ipotesi confermerebbero la voce maligna che da tempo circola in ambienti non-autorizzati: che la Goldman Sachs sia un’associazione a delinquere incallita e adusa ad ogni sporco trucco illegale. Il che porterebbe però a chiedersi se Mario Draghi, l’attuale venerato capo della Banca d’Italia, e il veneratissimo ex-presidente del Consiglio Romano Prodi, in quanto nel libro-paga di Goldman, non ci governi in nome dell’associazione a delinquere.
E infatti Prodi è così stimato nel mondo di Sutherland, che – apprendiamo dalle agenzie – ha giusto giusto «accettato di prendere parte a un gruppo di consiglieri internazionali appositamente costituito per curare limmagine del colosso petrolifero britannico, in discesa verticale dopo lesplosione della piattaforma off-shore che sta provocando un disastro ambientale nel Golfo del Messico. Tra le personalità scelte per loperazione ci sarebbe anche Josh Bolten (3), ex capo dello staff del presidente americano George W. Bush, nonché lex amministratore delegato della stessa BP, Peter Sutherland».
Prodi come curatore d’immagine della BP: strano e inspiegabile incarico per l’ex presidente del Consiglio. Quali doti di simpatia riconosce la dirigenza Goldman Sachs in quel suo impiegato?

Sarebbe la prova che il Mistero ci circonda. Ma a ben pensarci, da quando non c’è lui anche la sinistra italiana non ha più recuperato l’immagine di «sinistra matura» che aveva prima, ed è anche più in ribasso delle azioni British Petroleum.



1) Copio da un articolo dell’ottimo Paolo Barnard  http://intermarketandmore.investireoggi.it/club-bilderberg-tra-mito-e-realta-8783.html: «La Trilaterale nasce nel 1973 come gruppo di potenti cittadini americani, europei e giapponesi; dopo soli due anni stila le regole per la distruzione globale delle sinistre e la morte delle democrazie partecipative, realmente avvenute; afferma la supremazia della guida delle elite sulle masse di cittadini che


devono essere apaticie su altre nazioni; ha 390 membri, fra cui i più noti sono (passato e presente) Henry Kissinger, Jimmy Carter, David Rockefeller, Zbigniev Brzezinski, Giovanni Agnelli, Arrigo Levi, Carlo Secchi, Edmond de Rothschild, George Bush padre, Dick Cheney, Bill Clinton, Alan Greenspan, Peter Sutherland, Alfonso Cortina, Takeshi
Watanabe, Ferdinando Salleo; assieme ad accademici (Harvard, Korea University SeoulNova University at Lisbon, Bocconi, Princeton University…), governatori di banche (Goldman Sachs, Banque Industrielle et Mobilière Privée, Japan Development Bank, Mediocredito Centrale, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Chase Manhattan Bank, Barclays…)  ambasciatori, petrolieri (Royal Dutch Shell, Exxon…), ministri, industriali (Solvay, Mitsubishi Corporation, The Coca Cola co. Texas Instruments, Hewlett-Packard, Caterpillar, Fiat, Dunlop…) fondazioni (Bill & Melinda Gates Foundation, The Brookings Institution, Carnegie Endowment…). Costoro deliberano ogni anno su temi come il sistema monetario’, ‘il governo globale’, ‘dirigere il commercio internazionale’, ‘affrontare lIran’, ‘il petrolio’, ‘energia, sicurezza e clima’, ‘rafforzare le istituzioni globali’, ‘gestire il sistema internazionale in futuro’. Cioè tutto, e leggendo i rapporti che stilano si comprende come i loro indirizzi siano divenuti realtà nelle nostre politiche nazionali con una certezza sconcertante».

2) Ancora Barnard: «LOrganizzazione Mondiale del Commercio (WTO), nacque nel 1994 ed è più potente di qualsiasi nazione o parlamento. Riunisce 153 Paesi in ununica sede a Ginevra, dove essi dettano le regole del commercio internazionale (...). Stiamo parlando di praticamente tutta leconomia del mondo produttivo, che lì viene decisa. Cioè fette enormi dei nostri posti di lavoro, di ciò che compriamo, mangiamo, con cui ci curiamo, ecc., cose della nostra vita quotidiana, non astratte e lontane. Le decidono loro, e come nel caso della nuova Europa del Trattato di Lisbona, anche al WTO le regole emanate, dette Accordi, sono sovranazionali, cioè più potenti delle leggi nazionali. E come nel caso del Trattato, diviene perciò cruciale che regole così forti siano decise in modo democratico. Nel Trattato non lo sono, e al WTO? Neppure. Infatti la sua organizzazione di voto è falsata dallo strapotere dei soliti Paesi ricchi nel seguente modoi Paesi poveri o meno sviluppati non posseggono le risorse economiche e il personale qualificato in numeri sufficienti per poter seguire il colossale lavoro di stesura degli Accordi del WTO (27.000 pagine di complicatissima legalità internazionale, 2.000 incontri annui), per cui ne sono tagliati fuori. Chi sta al timone è il cosiddetto gruppo QUAD, formato da USA, Giappone, Canada ed Europa. Ma lEuropa intera è rappresentata al tavolo delle trattative del WTO dalla Commissione Europea, che nessun cittadino elegge, e per essere ancora più precisi vi dico che in realtà chi decide per tutti noi europei è un numero ancora più ristretto di burocrati: il misterioso Comitato 133 della Commissione, formato da specialisti ancor meno legittimati. La politica italiana di norma firma gli Accordi senza neppure leggerli. Se un Paese si oppone a una regola del WTO può essere processato da un tribunale al suo interno (Dispute Settlement Body), dotato di poteri enormi. Questo tribunale è formato da tre (sic) individui di estrazione economico-finanziaria, le cui sentenze finali sono inappellabili. Una sentenza del WTO può penalizzare o persino ribaltare le scelte democratiche di milioni di cittadini, anche nei Paesi ricchi. Per esempio, tutta lEuropa è stata condannata a risarcire gli USA con milioni di euro perché si è rifiutata di importare la carne americana agli ormoni. Neppure gli Stati Uniti hanno potere sulle decisioni del WTO. Il presidente Obama, sotto pressione dai cittadini a causa della catastrofe finanziaria dello scorso anno, aveva deciso di imporre nuove regole restrittive delle speculazioni selvagge delle banche (la causa della crisi). Ma gli è stato sbarrato il passo proprio da una regola del WTO, che si chiama Accordo sui Servizi Finanziari, e che sancisce lesatto contrario, cioè proibisce alla Casa Bianca e al Congresso di regolamentare quelle mega banche. E sapete chi, anni fa, negoziò quellaccordo al WTO? Timothy Geithner, attuale ministro del Tesoro USA, che è uno dei membri del Gruppo Bilderberg».

3) Joshua B. Bolten «Figlio di Seymour Bolten, un dipendente della CIA e Analouise Bolten, che ha insegnato la storia del mondo nel George Washington University. Estato per 3 anni Procuratore Generale dellUfficio del Commercio e degli Stati Uniti per un anno, gli affari legislativi assistente con George H. W. Bush. Nel 1994 e 1999, è stato direttore esecutivo degli affari giuridici di Goldman Sachs a Londra. Bolten è stato direttore delle politiche per il candidato repubblicano George W. Bush durante la campagna presidenziale del 2000, vice direttore dellUfficio della Casa Bianca dal 2001 al 2003 e direttore dellUfficio di Gestione e Bilancio (OMB). Nel 2006, nominato Andrew Card a capo dello staff della Casa Bianca è diventato la seconda persona di  fede ebraica in questa posizione. Rahm Emanuel, anche lui di origine ebraica, gli successe nella carica». Da Wikipedia. Si veda anche J.Weekly: http://www.jweekly.com/article/full/28811/new-chief-of-staff-has-strong-jewish-identity/

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